Novità per la riforma dello sport, il decreto correttivo bis è stato approvato e ora si attende la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ecco quali sono le novità.
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Riforma dello sport, approvato il decreto
Il decreto riguardante la riforma dello sport ha ottenuto l’approvazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome e della Conferenza unificata, tenendo conto anche dei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari competenti.
Le novità introdotte riguardano principalmente la gestione del rapporto di lavoro nel settore sportivo. Vengono apportate modifiche alla figura del lavoratore sportivo, ai lavoratori pubblici e alla disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.) nel contesto sportivo. Vengono inoltre stabiliti nuovi tempi per gli adempimenti in materia di comunicazione e tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) e viene definito un nuovo regime fiscale per i volontari nel settore sportivo.
Queste riforme mirano a migliorare e adeguare la normativa del lavoro nel settore, consentendo una maggiore chiarezza e tutela per i lavoratori e stabilendo regole più efficaci per la gestione dei rapporti di lavoro nel mondo dello sport.
La riforma organica ha ridefinito e ampliato la figura dei vari lavoratori, come stabilito dall’articolo 25 della normativa. Secondo la nuova definizione, sono considerati lavoratori sportivi:
- Gli atleti,
- Gli allenatori,
- Gli istruttori,
- I direttori tecnici,
- I direttori sportivi,
- I preparatori atletici,
- I direttori di gara,
Le novità apportate dal decreto
Indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, i soggetti citati in precedenza svolgono l’attività in cambio di una retribuzione fornita da un soggetto appartenente all’ordinamento sportivo. Inoltre, rientrano nella definizione di lavoratore sportivo anche i tesserati che svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività stessa, come specificato dai regolamenti tecnici degli enti affilianti. Tuttavia, le mansioni di carattere amministrativo-gestionale sono escluse da questa definizione.
Un’importante novità riguarda le tipologie contrattuali utilizzabili. Secondo la correzione apportata, le associazioni e le società sportive dilettantistiche, le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, le associazioni benemerite, gli enti di promozione sportiva, inclusi quelli paralimpici, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e la società Sport e Salute S.p.a., possono avvalersi di prestatori di lavoro occasionale, nel rispetto delle condizioni previste dal regime ordinario.
La correzione specifica anche che coloro che svolgono prestazioni nell’ambito di una professione che richiede abilitazione professionale al di fuori dell’ordinamento sportivo, e che devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali, non sono considerati lavoratori sportivi.
Le modifiche ai dipendenti della Pubblica Amministrazione
La correzione apporta modifiche alla disciplina applicabile ai dipendenti della Pubblica Amministrazione impiegati nel settore sportivo. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche possono svolgere attività nelle società e associazioni dilettantistiche, nelle federazioni nazionali, nelle discipline sportive associate, nelle associazioni benemerite e negli enti di promozione, inclusi quelli paralimpici, nel CONI, nel CIP e nella società Sport e Salute S.p.a. Tuttavia, devono farlo come volontari al di fuori dell’orario di lavoro, fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza.
Nel caso in cui l’attività sia svolta come volontari, questi hanno diritto al solo rimborso delle spese sostenute per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, previa documentazione, quando le prestazioni vengono effettuate fuori dal proprio comune di residenza. Questi rimborsi non sono considerati reddito percepito.
I lavoratori dipendenti pubblici possono svolgere attività nel settore sportivo previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Questa deve essere rilasciata o rigettata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. In caso di mancata risposta entro il termine previsto, l’autorizzazione sarà considerata implicitamente accettata.
I lavoratori pubblici che ottengono l’autorizzazione beneficeranno del trattamento contributivo e fiscale agevolato previsto per i collaboratori coordinati e continuativi sportivi dilettanti.
Il decreto introduce anche le borse di studio
La riforma prevede che i lavoratori sportivi, sia come volontari che come dipendenti, possano ricevere premi e borse di studio da parte del CONI, del CIP e di altri soggetti a cui forniscano le proprie prestazioni sportive. In questo caso, il premio o la borsa di studio saranno soggetti a un particolare regime fiscale che prevede una ritenuta del 20% a titolo di imposta al momento dell’erogazione, senza l’obbligo di contribuzione e senza che concorrano alla formazione del reddito.
Le novità per i direttori di gara
La riforma ha anche introdotto modifiche per i direttori di gara nel settore dilettantistico. Per ogni prestazione svolta, i direttori di gara devono comunicare o essere designati dalla federazione sportiva nazionale o dalla disciplina sportiva associata o dall’ente di promozione sportiva competente.
Oltre al compenso eventualmente stabilito, i direttori di gara possono ottenere il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti e alle condizioni stabiliti dall’ente di competenza. È vietato il rimborso forfettario delle spese.
Le spese sostenute possono essere rimborsate anche per attività svolte nel proprio comune di residenza in occasione di manifestazioni sportive, purché non superino l’importo di 300 euro mensili. Questi rimborsi non concorrono a formare il reddito dei direttori di gara.
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