Trasparenza lavoro: i punti salienti del Decreto

Per adeguare il proprio ordinamento alla direttiva europea 1152 del 2019, il governo ha varato il Decreto sulla Trasparenza del Lavoro, con lo scopo di migliorare le modalità di accesso dei lavoratori alle informazioni concernenti le condizioni di lavoro. Il provvedimento mira a chiarire le informazioni riducendo i margini di incertezza in capo al lavoratore, specialmente alle tipologie di lavoro non standard.
Trasparenza lavoro

Per adeguare il proprio ordinamento alla direttiva europea 1152 del 2019, il governo ha varato il Decreto sulla Trasparenza del Lavoro, con lo scopo di migliorare le modalità di accesso dei lavoratori alle informazioni concernenti le condizioni di lavoro.

Il provvedimento mira a chiarire le informazioni riducendo i margini di incertezza in capo al lavoratore, specialmente alle tipologie di lavoro non standard.

Il Decreto è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 31 marzo 2022, e sarà presentato alle due camere del Parlamento per la discussione finale. Esaminiamo i punti principali.

Obblighi informativi

Il Decreto Legislativo 152 del 1997 aveva introdotto l’obbligo per il datore di lavoro di fornire al dipendente tutte le informazioni relative al proprio rapporto di lavoro. Il provvedimento attuale estende l’obbligatorietà anche per quelle che riguardano:

  • il luogo di lavoro,
  • la sede o domicilio del datore;
  • tipologia, inquadramento, livello e qualifica del lavoratore;
  • diritto alla conoscenza delle ore e dei giorni in cui si deve svolgere la prestazione lavorativa e il periodo minimo di preavviso
  • eventuali variazioni del rapporto di lavoro successive all’assunzione

Cambiano le tempistiche per adempiere agli obblighi

Il Decreto dispone che il datore dovrà consegnare al lavoratore dipendente il contratto di lavoro scritto e la copia della comunicazione di inizio lavoro per via telematica prima dell’assunzione, e non nei trenta giorni successivi, come stabilito in precedenza.

Il periodo di prova

Novità anche sul periodo di prova, che non potrà durare oltre sei mesi, a meno che non sia stabilito diversamente dai contratti collettivi. Inoltre, la durata del periodo di prova dovrà essere proporzionata alla a quella dello stesso contratto.

Trattamento del doppio lavoro

Il Decreto prevede la possibilità per il lavoratore di svolgere un altro lavoro parallelamente a quello principale. Questa possibilità non verrà consentita nei seguenti casi:

  • quando si debba garantire il servizio pubblico nella sua integrità
  • se il doppio lavoro comporta dei rischi per la salute e la sicurezza del dipendente
  • se manca un rispetto dei turni di riposo
  • esiste un conflitto d’interessi

Minima prevedibilità

Ci sono novità anche per quelle professioni in cui c’è ampia flessibilità di orario di lavoro, determinato in buona parte dal datore. Quando il lavoratore si vede assegnato un incarico, potrà rifiutare la prestazione da eseguire, se non gli è stato comunicato con sufficiente anticipo. La sua decisione non verrà sanzionata, né gli verranno preclusi successivi incarichi.

Tutele per lavori meno sicuri

Sono previste limitazioni anche per quelle tipologie di lavoro ritenute meno sicure. Il lavoratore dipendente avrà facoltà di chiedere un impiego più stabile al proprio datore. Questi non è obbligato ad accogliere la richiesta, ma dovrò fornire la risposta entro un mese.

Obbligo della formazione

In caso di obbligo di formazione erogata dai datori, questa verrà garantita gratuitamente. Tale formazione verrà considerata come orario di lavoro e, ove possibile, svolta in contemporanea.

Risoluzione delle controversie

Il Decreto trasparenza introduce nuovi strumenti di tutela qualora i lavoratori denuncino violazioni dei propri diritti. In particolare, essi potranno:

  • ricorrere agli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del lavoro
  • ricorrere ai collegi di conciliazione ed arbitrato
  • rivolgersi alle camere arbitrali

Queste in sintesi sono i principali punti che compongo il Decreto trasparenza e che saranno oggetto di dibattito in sede parlamentare.

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